Istruzioni per Subappalti

Disciplina prevista dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Descrizione

Istruzioni per Subappalti

A chi è rivolto

Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 ed alle eventuali condizioni particolari previste dalla lex specialis di gara i soggetti affidatari di contratti pubblici, a seguito di formale e tempestiva richiestapossono essere autorizzati dalla stazione appaltante ad affidare in subappalto a terzi (operatori economici qualificati), parte delle opere, lavori, servizi o forniture oggetto del contratto principale, allorché ricorrano tutti i presupposti di seguito indicati:

1) all’atto dell’offerta l’appaltatore avesse indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che avrebbe inteso subappaltare;

2) l’appaltatore ha rivolto alla stazione appaltante, entro 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione, formale richiesta di autorizzazione al subappalto, in conformità alle modalità previste dalla legge e di seguito esposte;

3) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

4) non sussistano, a carico del subappaltatore, le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono comunque assimilati al subappalto tutti i sub-contratti (es. forniture con posa in opera, noli a caldo, ecc.) aventi ad oggetto prestazioni di importo superiore al 2% del contratto o comunque superiore ad € 100.000,00 e che prevedono un’incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50 % dell’importo del contratto di subappalto.

Non sono invece qualificabili come subappalti i subaffidamenti o subcontratti, consistenti in contratti aventi ad oggetto attività, diverse dai lavori, espletate nel cantiere in cui si riferisce l’appalto, che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, di importo inferiore al 2% e/o comunque ad € 100.000 o con percentuale di incidenza della manodopera inferiore al 50%.

Per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, non qualificabili come subappalti ai sensi dell’art. 119 comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Si rinvia, al riguardo, alle “Istruzioni operative per la comunicazione dei subcontratti relativi ad appalti di lavori (D.Lgs. n. 36/2023)” ed alla relativa modulistica pubblicata sul presente sito istituzionale, all’interno della sezione “Servizi”, sottosezione “Urbanistica, edilizia, SIT”.


Descrizione

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a un terzo - nei limiti previsti dalla normativa in vigore - l’esecuzione di determinate attività nell’ambito dell'appalto principale.

L’APPALTATORE È OBBLIGATO A RICHIEDERE ALLA STAZIONE APPALTANTE L’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Come fare?

L’istanza di autorizzazione (predisposta utilizzando il modello predisposto dall’Ente, di seguito allegato) ed il relativo corredo documentale devono pervenire all’indirizzo pec istituzionale comune@comune.montecastellodivibio.pg.it, secondo i termini, le modalità e le condizioni indicate nell’allegato documento, denominato Istruzioni operative per la redazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto”, al quale si rimanda integralmente.

Il deposito presso la stazione appaltante dell’istanza di autorizzazione, del contratto di subappalto, delle dichiarazioni del subappaltatore e della relativa documentazione di corredo deve essere effettuato entro e non oltre 20 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni.

È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca nel tempo successive variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

L’inosservanza di tale obbligo può comportare l’applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell’art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 a norma del quale:

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. …”.

Cosa serve?

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTOcon utilizzo del modello allegato alle presenti istruzioni, debitamente compilato e sottoscritto* e corredato da n. 1 MARCA DA BOLLO da € 16,00 (da applicare all’istanza predisposta su documento cartaceo prodotto in scansione o da allegare a corredo della stessa, in caso di istanza in formato digitale, firmata digitalmente).
Nell’istanza l’appaltatore
deve dichiarare, in forma di autocertificazione/sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii:

  • le informazioni identificative ed i recapiti del subappaltore (denominazione / ragione sociale, C.F., P.IVA, indirizzo sede legale e recapiti vari);

  • la specifica puntuale delle prestazioni oggetto di subappalto, le relative categorie (generali / specialistiche / superspecialistiche, come da DM. 248/2016), classificazioni ed importi, indicando l’importo degli oneri per la sicurezza da corrispondere al subappaltatore;

  • che le prestazioni oggetto di subappalto rientrano tra quelle per indicate come subappaltabili nell’offerta presentata in sede di gara;

  • se sussistano o meno, rispetto al subappaltatore, forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c.;

  • di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;

  • di prestare il consenso al trattamento dei dati ai fini e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. U.E 679/2016 e normativa nazionale vigente in materia;

  • di impegnarsi a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano operativo della sicurezza (POS), redatto dall’impresa subappaltatrice, compatibile e coerentecon il proprio.

In conformità a quanto dichiarato nell’istanza, l’appaltatore deve allegare, a corredo della stessa:

1)
COPIA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO (corredato della documentazione tecnica, ammini-strativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato), il quale dovrà:

  1. individuare in modo puntuale l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali sia in termini economici, specificando le prestazioni / lavorazioni affidatele relative categorie generali / specialistiche / superspecialistiche come da DM. n. 248/2016) e classificazioni di appartenenza, nonché i relativi importi pattuiti a titolo di corrispettivo. Se necessario per l’individuazione allegare documentazione tecnica, grafica e amministrativa estrapolata dal contratto principale; N.B. non potrà essere autorizzato il subappalto con oggetto indicato in modo incompleto e/o generico;

  2. Specificare i prezzi unitari derivanti dal contratto principale (misura/corpo) utilizzati per la determinazione dell’importo del subappalto;

  3. Specificare i costi della sicurezza derivanti dal contratto principale (NON soggetti a ribasso).
    Indicare anche possibili ulteriori costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione delle interferenze.

  4. riportare i codici CIG e CUP (se previsto) dell’appalto principale;

  5. contenere una clausola che subordini espressamente l’efficacia del contratto di subappalto al rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante ex art. 119 del Dlgs. 36/2023;

  6. prevedere una clausola contenente l’assunzione, da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 dl 13/08/2010 e ss. mm.ii.;

  7. riportare una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. , n. 136/2010 e s.m.i.;

  8. contenere una clausola in cui sia specificamente previsto:
    ai sensi dell'art. 119, comma 12, D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni a lui affidate in subappalto, si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori impiegati un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”;

  9. contenere una clausola in cui sia previsto: “ai sensi dell’art. 119, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 l’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, verso la stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
    ovvero “
    ricorrendo l’ipotesi di cui al comma 11, lettera a) / c) [specificare quale] l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo dell’art. 119 comma 6”;

  10. contenere una clausola in cui sia previsto: “l’appaltatore prende atto, ai sensi dell’art. 119, comma 12, ultimo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, di essere responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”;

  11. contenere una clausola in cui sia previsto: “qualsiasi eventuale pattuizione intercorsa tra le parti, che risulti in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, deve ritenersi inefficace e non opponibile nei confronti della stazione appaltante”.

  12. specificare le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltore da applicare (pagamento da parte dell’aggiudicatario o pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023);

  13. includere specifica clausola di impegno, da parte del subappaltatore, a redigere il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori in oggetto (ex art. 96 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08 ed a trasmetterlo all’impresa appaltatrice (affidataria) con congruo preavviso rispetto all’inizio dei lavori, al fine di consentire la verifica della congruenza del POS dell’impresa subappaltatrice rispetto al proprio, per la verifica della conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento da Parte del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (ex art. 92, comma 1, lett. b) del suddetto Decreto.

  14. il contratto deve essere regolarmente sottoscritto dall’appaltatore e dal subappaltatore. In caso di RTI deve essere sottoscritto dalla capogruppo. In caso di consorzio è la capogruppo, eventualmente congiuntamente con l’impresa consorziata assegnataria/esecutrice dell’appalto, a sottoscrivere, in qualità di appaltatore il contratto di subappalto.

  15. il contratto deve essere prodotto con una delle seguenti modalità:

  • file in formato digitale nativo, firmato digitalmente (soluzione preferibile);
  • copia scansionata di documento cartaceo, previamente sottoscritto a mano (in modo leggibile e che siano riconoscibili i nominativi dei firmatari), corredata da scansione dei documenti identificativi, in corso di validità, di tutti i firmatari; in tale ipotesi, in un’ottica di reciproca collaborazione e nel comune interesse al più rapido e proficuo svolgimento dell’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione richiesta, si chiede di allegare altresì anche copia del contratto in formato digitale navigabile, ossia come file in formato editabile (.doc, .odt, o simili) o convertito in formato .pdf, con caratteristiche che consentano la ricerca testuale di parole chiave, favorirendo le operazioni di verifica della stazione appaltante).

2) ALLEGATO A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SUBAPPALTATORE debitamente compilata e sottoscritta*, relativa alla composizione dell’impresa subappaltatrice ed attestante l’assenza di cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023 ed il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. Cit., avendo cura di indicare le informazioni necessarie anche in ragione del fatto che:

  • per i subappalti di importo superiore ad € 150.000,00 il subappaltatore deve possedere e allegare il CERTIFICATO RILASCIATO DA SOA ACCREDITATA attestante il possesso dei requisiti di qualificazione con riferimento alla categoria e classifica adeguate alle lavorazioni subappaltate;
  • per subappalti di importo pari o inferiore ad € 150.000,00, qualora il subappaltatore non sia in possesso dell’attestazione SOA utile in relazione alle categorie di lavorazioni da eseguire, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, relativi a esecuzione nell’ultimo quinquennio di lavori analoghi a quelli da subappaltare per un importo complessivo pari a quello del subappalto.

Tale qualificazione (per lavori pubblici) potrà essere dimostrata attraverso l’allegazione dei certificati di esecuzione lavori rilasciati dai committenti pubblici (è possibile presentare copie dichiarate conformi dei medesimi certificati), mentre, per i lavori privati mediante la trasmissione delle fatture e attestazione di regolare esecuzione.

Oltre a ciò, dovranno essere comunicati e allegati le copie dei bilanci relativi agli ultimi cinque anni con relative note di deposito; per le società di persone ed imprese individuali invece, copie delle dichiarazioni iva e delle dichiarazioni dei redditi o Modello Unico relative agli ultimi cinque anni corredate dalle ricevute di presentazione.

Inoltre va dimostrata l’adeguata attrezzatura tecnica destinata all’esecuzione dei lavori, nella effettiva disponibilità del subappaltatore (in proprietà, in locazione finanziaria, in noleggio,ecc.), mediante autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, che riporti le informazioni identificative dell’attrezzatura asseritamente posseduta;

3) ALLEGATO B – DICHIARAZIONE ANTIMAFIA (solo in caso di subappalto di importo superiore ad € 150.000,00) compilato e sottoscritto* da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85, comma 3, del D.lgs 159/2011, individuati in base al ruolo rivestito e con riferimento alla tipologia di operatore economico subappaltatore (v. l’allegato 03-bis Tabella riepilogativa soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 185 D.Lgs. 159/11”) ovvero, in alternativa, certificazione / autodichiarazione sottoscritta* dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice attestante l’iscrizione, in corso di validità, della stessa alla whitelist della Prefettura territorialmente competente.

4) ALLEGATO C - INFORMATIVA PRIVACY sottoscritto*;

5) ALLEGATO D - PATTO DI INTEGRITÀ sottoscritto*;

6) (Per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale), copia in formato digitale di (in alternativa tra loro):

  • patente a crediti per cantieri, (ovvero documento equivalente per le imprese straniere) da cui risulti il possesso, da parte della ditta subappaltatrice, di almeno 15 crediti;
  • domanda di rilascio della patente a crediti trasmessa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • attestazione di qualificazione SOA, in classifica III o superiore, in corso di validità;
  • (in via transitoria e sino al 31/10/2024) documentazione comprovante l’avvenuto invio, a mezzo pec, all’Istituto Nazionale del Lavoro di un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento del titolo.

7) DURC E VISURA CAMERALE SULLA DITTA SUBAPPALTATRICE (FACOLTATIVO): in attuazione del principio di buona fede e di reciproca collaborazione tra le parti ed al fine di accelerare i termini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione al subappalto ed il conseguente avvio dei lavori, si invita l’impresa aggiudicatrice a produrre, unitamente all’istanza di cui sopra, copia di DURC in corso di validità e di VISURA CAMERALE aggiornata, alla stessa forniti dalla ditta subapaltatrice.

* NOTA IMPORTANTE:

In applicazione delle vigenti norme previste dal D.Lgs.vo 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. l’istanza di autorizzazione al subappalto, il relativo contratto ed ogni altro documento o allegato sottoscritto devono essere prodotti, a pena di nullità delle relative sottoscrizioni e di inammissibilità del documento, alternativamente:

  • in formato digitale sottoscritto con idonei dispositivi di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (art. 47 comma 2 punto a) del Dlgs. n. 82/2005);
  • in copia scansionata di documento cartaceo sottoscritto a mano (in modo che sia leggibile il nominativo del firmatario), corredata di copia di un documento identificativo dei sottoscrittori, in corso di validità (art. 65, comma 1, punto c) del Dlgs. n. 82/2005).

Si precisa che NON SONO AMMESSE sottoscrizioni create tramite apposizione telematica (con la c.d. funzione “copia ed incolla”) di scansioni per immagine di timbri e/o firme apposte a mano: queste ultime, anche se graficamente, una volta aggiunte ad un documento, conferiscono a quest’ultimo le sembianze esteriori di un documento sottoscritto, NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE SOTTOSCRIZIONI GIURIDICAMENTE VALIDE, trattandosi di una sola copia di firma acquisita tramite foto/scanner, assimilabile ad una mera rappresentazione meccanica disciplinata dall'art. 2712 del c.c..

N.B.: Al fine di consentire il sollecito svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali previsti per poter provvedere con l’autorizzazione del subappalto, l’impresa subappaltatrice, quando richiesto dalla stazione appaltante, dovrà prontamente approvare l’accesso ai propri dati presenti sul FVOE 2.0.

 

Cosa si ottiene

L'autorizzazione ad affidare ad un operatore economico terzo (c.d. subappaltatore) -nei limiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore- l’esecuzione di determinate attività nell’ambito dell'appalto principale.

Tempi e scadenze

Il deposito del contratto d’appalto presso la stazione appaltante deve essere effettuato almeno 20 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni.

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di 30 giorni, prorogabile una sola volta per giustificati motivi. Il suddetto termine è ridotto a 15 giorni per subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00. In caso di documentazione incompleta o errata, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono sospesi a far data dalla richiesta formale di integrazione da parte della stazione appaltante fino alla presentazione da parte dell’impresa dell’integrazione richiesta. Il termine può altresì essere prorogato per una sola volta, per motivate esigenze istruttorie che richiedano una trattazione più complessa.

Al fine dell’autorizzazione di subappalti di importo superiore ad € 150.000,00, in conformità all’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e ss. modd. e integr., la stazione appaltante deve acquisire l’Informazione antimafia presso la Prefettura territorialmente competente. A questo scopo, l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante - Comune di Monte Castello di Vibio - la necessaria documentazione antimafia del subappaltatore (v. sopra ALLEGATO B – DICHIARAZIONE ANTIMAFIA)almeno 30 giorni prima della stipula del subcontratto.

Nel caso di subappalto di importo superiore ad € 150.000,00 (IVA esclusa), pertanto, il termine per provvedere sull’istanza di autorizzazione si ritiene sospeso dall’inoltro alla Prefettura competente della richiesta di informazione prefettizia ex art. 91 D. Lgs. n. 159/2011, comunicato per conoscenza all’impresa appaltatrice, fino all’acquisizione di detta informazione.

L’art. 119, comma 16, del D.lgs. n. 36/2023 dispone l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso in caso di decorso del termine massimo di legge previsto per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto senza adozione di un provvedimento formale ed esplicito.

Si rimanda integralmente alla disciplina prevista dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

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Pagina aggiornata il 13/08/2025